Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente
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3. Il commissario provvisorio assume la gestione della banca ed esegue le consegne ai commissari straordinari, secondo le modalità indicate nei commi
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dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.
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sede legale all'estero, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1.
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dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.
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4. Le società indicate nell'art. 65, aventi sede legale in Italia, forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le
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l'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività, secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza.
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1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in
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parole o le locuzioni indicate nel comma 1 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche.
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8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità
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3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorità competenti degli altri Stati comunitari, può effettuare ispezioni presso le societa' indicate nel
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venga meno una delle condizioni indicate nell'art. 106, comma 3, lettere a), b) e c), ovvero qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o
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2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto dagli articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del presente decreto
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1. Alle banche comunitarie e alle società finanziarie indicate nell'art. 18, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di
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3. Le convenzioni indicate nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è
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disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52 e 61, comma
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4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC: a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali
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lettera b); d) adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1.
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7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo
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partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità delle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'art. 1
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indicate nella lettera d), che controllano almeno una banca; h) società, diverse da quelle bancarie e finanziarie, che, fermo restando quanto
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, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico. 2. Il